Diritti dei lavoratori e dati personali


Il Garante della Privacy ha espressamente sottolineato che i lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal Codice per la protezione dei dati personali. L’Autorità ha così deciso in merito al ricorso presentato da un conducente di mezzi pubblici al quale era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro, ed nello specifico i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell’arco degli ultimi dieci anni. I dati per il dipendente sarebbero stati utili e fondamentali ad un eventuale procedimento futuro davanti al Tribunale del lavoro. La società di trasporti si era però opposta alla richiesta, sostenendo che quelle informazioni non potevano essere considerati dati personali e che la loro ricerca sarebbe stata complessa, visto l’esteso periodo intercorso. L’azienda aveva anche invocato il “temporaneo differimento dell’accesso” a questi dati, sostenendo che il loro rilascio avrebbe pregiudicato il proprio esercizio del diritto di difesa qualora si fosse effettivamente instaurato un contenzioso.
Il Garante ha accolto il ricorso del dipendente ed ha evidenziato che le informazioni relative all’ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono ovviamente dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente richiesti da parte dell’interessato. Sulla base degli atti e di quanto stabilito dal Codice della Privacy, l’Autorità non ha inoltre riscontrato ragioni idonee a giustificare un differimento dell’accesso poiché non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto non essendosi avviata ancora alcuna controversia. Ha quindi ordinato all’azienda di trasporto di fornire la documentazione richiesta dal dipendente.
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