Tutela dei dati personali e DPS aziendale


La normativa sulla tutela della privacy ha avuto un notevole sviluppo negli anni passati, giungendo a prevedere adempimenti piuttosto onerosi per aziende, associazioni, enti, organizzazioni e privati che, per una ragione o l'altra, si ritrovano a stoccare e custodire informazioni su soggetti terzi. Ritenuta da molti una sovrastruttura che complica eccessivamente la vita degli operatori economici, la normativa sulla tutela dei dati personali prevede la realizzazione e l'aggiornamento (entro il 31 marzo di ogni anno) del Documento programmatico sulla Sicurezza, una sorta di manuale per la gestione sicura dei dati personali custoditi dall'organizzazione che attesta il suo adeguamento alla normativa in vigore. La realizzazione del DPS non è affatto semplice e richiede tempo, attenzione ed una serie di informazioni che devono essere preventivamente assunte con la consultazione dei testi di legge e chiarimenti vari del Garante.
La complessità del DPS varia in funzione della tipologia dell'organizzazione, dalle sue dimensioni e dalla tipologia e mole dei dati da processare, per questo accade di frequente che si debba consultare una delle tante società che si sono specializzate in consulenza su questo specifico tema.
Già le piccole e medie imprese possono trovare più semplice gestire corrispondenza, documentazione e archivio dei dati - compresi quelli personali - mediante una società di outsourcing archivistico. Così facendo, è possibile saltare a pié pari molti problemi legati alla gestione corrente dei dati personali, di fatto "scaricata" sulla società che si occupa di tutta la gestione documentale, che viene nominata responsabile del trattamento (titolare resta sempre l'azienda).
Nel valutare la convenienza di questa soluzione, certamente onerosa ma che presenta vantaggi anche su altri fronti, sarà bene ricordare che la violazione delle norme sul trattamento dei dati personali o l'inosservanza delle determinazioni del Garante possono comportare sanzioni amministrative anche salatissime o, nei casi più gravi, sanzioni penali, in ogni caso con la possibile insorgenza di responsabilità civile verso i terzi eventualmente danneggiati.

Bucap.it