Abilitazione professionale: importante sentenza della Corte Costituzionale


L'articolo 4 comma 2bis del DL 115/2005 convertito nella L. 168/2005 prevede che anche nell'ambito degli esami di stato per l'abilitazione professionale (avvocati, medici, ingegneri, giornalisti, biologi eccetera) trovi applicazione un principio già elaborato dalla giurisprudenza per gli esami di maturita: i candidati in possesso dei titoli per partecipare ad un concorso conseguono l'abilitazione professionale qualora abbiano superato le prove scritte ed orali previste dal bando "anche se l'ammissione alle prove o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela". In sostanza, quando la prova scritta va male ma il candidato viene comunque ammesso alla prova orale dal TAR o anche da un provvedimento di autotutela della Pubblica Amministrazione, il superamento dell'esame orale preclude ogni ulteriore accertamento sulla valutazione della prova scritta, che risulta così assorbita da quella orale superata dal candidato. Questa soluzione è stata recentemente oggetto del giudizio di costituzionalità, in seguito alla questione sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, secondo il quale la norma in oggetto violerebbe gli artt 3 e 11 della Costituzione. Con la sentenza 108/2009 la Corte ha invece sdoganato la previsione della norma, sostenendo che la fsua inalità è quella di evitare che il superamento delle prove di un esame venga succesivamente vanificato da "vicende processuali successive ad un provvedimento con il quale un giudice o la stessa PA in via di autotutela abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione". In pratica, se il giudice amministrativo dispone in via cautelare l'ammissione del candidato che contesta il giudizio negativo della sua prova scritta e poi il candidato passa l'esame orale, la controversia sull'esito negativo della prova scritta perde ogni valore, ed il risultato conseguito si cristallizza e diventa irreversibile. Questa soluzione comporta certamente una compressione del diritto di difesa della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino: mentre il cittadino ricorrente che soccombe in primo grado o nel giudizio cautelare può comunque esperire ricorso o richiedere un esame di merito, la pubblica amministrazione che soccombe nelle medesime ipotesi può vedersi precludere la possibilità di un giudizio di merito o di un secondo grado, perché il superamento della prova orale intervenuto nel frattempo è idoneo a determinare l'estinzione del processo.

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