Decreto sul leasing nautico


Il leasing nautico in questo periodo è tra le modalità finanziarie più usate per acquistare un’imbarcazione. Andiamo a scoprire i dettagli e gli ultimi aggiornamenti in materia.


Con il contratto di leasing si intende un soggetto (concedente o locatore) che concede ad un altro (utilizzatore) il diritto ad utilizzare un determinato bene, a fronte del pagamento di un canone periodico.
In genere il primo canone corrisposto dall’utilizzatore al concedente è di importo maggiorato rispetto i successivi, per questo viene chiamato “maxicanone iniziale”. Il suo scopo è quello di ridurre il rischio da parte del locatore in caso di insolvenza dell’utilizzatore.

Il leasing nautico è sicuramente la modalità di finanziamento più usata per l’acquisto di un’imbarcazione e può essere utilizzata per l’acquisto di barche a motore o a vela. E’ caratterizzata da un tasso fisso o variabile con contratto della durata massima di 60 mesi (fino 12 anni per mezzi nautici ad uso impresa). Il riscatto per acquisire il bene è una cifra variabile compresa tra l’1 e il 10% sul valore totale dell’imbarcazione. Il maxicanone, nel caso del leasing nautico, equivale al 30-50%. In genere i finanziamenti concessi dalle finanziarie sono con tasso Euribor 3 mesi, è quindi buona norma controllare questo tasso sul Sole24Ore prima di procedere nella stipulazione di un contratto di leasing.

E’ stata appena emanata la circolare 38/e che stabilisce una riqualificazione dei contratti di leasing, attualmente soggetti all’IVA del 20%. Da questa nuova circolare si evince che il maxicanone iniziale non debba superare il 40% del valore del contratto, la durata del finanziamento deve essere superiore a 4 anni ed infine, probabilmente il cambiamento più importante, è stata abbattuta l’IVA in riferimento ai cosiddetti canoni di “prelazione”.

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