La competenza del Giudice di Pace nel nuovo processo della riforma


La riforma del codice di procedura civile introdotta con la legge n. 69/2009 ed entrata in vigore lo scorso 4 luglio ha apportato rilevanti modifiche all'assetto preesistente, al principale scopo di semplificare le procedure e velocizzare il processo civile, da sempre afflitto da problemi di durata incompatibili con il comune senso di giustizia e, conseguentemente, del tutto inaccettabili.
Oltre ad una semplificazione dei riti e all'ammissione di nuove tipologie di prova, la riforma ha provveduto a rivedere i confini della competenza del Giudice di Pace, una figura introdotta nell'ordinamento giudiziario con la specifica finalità di alleggerire l'ingolfamento dei tribunali assegnando le cause di minore rilevanza a questa figura di giudice monocratico. Dal 4 luglio 2009 rientrano nella competenza del GdP anche i contenziosi su interessi e accessori da ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali o assistenziali. La legge 69/09 ha infatti stabilito che "Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.

È competente, qualunque ne sia il valore:

* per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
* per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
* per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
* per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali


La novità si applica unicamente alle cause insorte dopo l'entrata in vigore della legge, ed è bene ricordare che di fronte al GdP le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica solo se il valore della pratica non eccede i 516,44 euro.

Fonte: Inaz