Risarcimento da incidente


Succedono spesso per la strada incidenti e ogni tanto succede purtroppo anche l'incidente mortale. Quanto ai danni alla persona, diverse sono le voci che concorrono al calcolo risarcimento, anche in relazione alla gravità delle lesioni: inabilità temporanea totale e inabilità temporanea parziale o invalidità permanente, espressa in punti rapportati all'età della persona e al tipo di lavoro svolto; si risarcisce il danno morale se il fatto costituisce reato (come lesione personale, morte).
Purtroppo spesso si sente parlare di incidenti con pirati della strada o veicoli non assicurati.
In caso di incidente con veicolo non assicurato dall'altra parte non c'è un'assicurazione che può rispondere, e succede sempre più spesso però che ci siano veicoli non assicurati anche per colpa probabilmente del costo sempre maggiore delle polizze. E' stato istituito proprio per questo con legge del 1969 il fondo per le vittime della strada, poi modificato ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, che assolve allo scopo di risarcimento dei danni causati da incidente con veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona , incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, per danni alla persona e per danni alle cose; incidenti con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; con veicoli rubati, sia per il risarcimento danno biologico che per i danni alle cose.